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GUIDA ACCOMPAGNATA

Età richiesta: 17 anni

Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida della categoria A1 è consentita, ai fini dell'esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque di potenza specifica riferita alla tara fino a 55 KW/t (70 KW al massimo se si tratta di autovetture), purchè accompagnata da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento dei trasporti, su istanza presentata dal genitore o dal legale rappresentante del minore. Il minore autorizzato può procedere alla guida accompagnata da uno dei soggetti indicati solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di guida presso un'autoscuola. Sul veicolo non può prendere posto , oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo deve essere munito di un apposito contrassegno recante la scritta "GA" (Guida Accompagnata).

Non ci sono esami da superare, ma il minore non potrà mai circolare da solo. Al compimento del diciottesimo anno potrà effettuare l'esame di guida.